Statuto

Articolo 1

L'AIS è una libera associazione di studiosi che ha lo scopo di favorire il progresso degli studi slavistici, stabilendo un organico collegamento fra le persone, i centri di studio e le istituzioni italiane e straniere che si occupano del mondo slavo a livello sia nazionale sia internazionale ed è rappresentata all'interno del Comitato internazionale degli slavisti. A tal fine, l'AIS organizza convegni, seminari e congressi di studi slavistici, promuove e pubblica riviste e studi di argomento slavistico, mantiene e coltiva rapporti con le altre associazioni scientifiche vicine alla disciplina.
L'AIS può, ove opportuno o necessario, su iniziativa del Presidente e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, convocare riunioni dei docenti universitari italiani di discipline slavistiche, di storia dei paesi slavi e ogni altra disciplina avente relazioni o connessioni con lo scopo dell'AIS, per discutere di iniziative pubbliche, legislative o amministrative di interesse comune e di redigere documenti da inviare alle competenti autorità di gestione universitaria, fra i quali il CUN e il MIUR e l'ANVUR, in merito alla collocazione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline slavistiche nell'ambito degli ordinamenti universitari italiani a livello nazionale.
L'AIS ha sede legale presso la sede universitaria del suo presidente in carica.

Articolo 2

Possono divenire soci ordinari, a loro richiesta scritta e con deliberazione favorevole dell'Assemblea su proposta di almeno due membri, i cultori delle varie discipline slavistiche, la cui specifica attività risulti dalle pubblicazioni o dall'insegnamento. Possono essere ammessi quali soci onorari slavisti, ma anche non slavisti che si siano resi benemeriti rispetto ai fini dell'Associazione. Possono divenire soci sostenitori enti e privati che intendano contribuire finanziariamente al conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo decide sulla loro ammissione e attribuisce loro la qualifica di soci sostenitori o vitalizi a seconda dell'entità del contributo versato.

Articolo 3

I soci sono tenuti al pagamento d'una quota annuale, fissata dall'Assemblea secondo le necessità previste dal bilancio.
È ritenuto automaticamente dimissionario il socio che non provveda al pagamento della propria quota nel termine d'un anno da quando gli sia stata notificata la morosità, anche attraverso la posta elettronica.

Articolo 4

Il Presidente, docente incardinato in una università italiana, è eletto su votazione dell'Assemblea Generale dei soci a maggioranza semplice a scrutinio segreto e dura in carica per tre anni e il suo mandato può essere rinnovato per tre anni una sola volta.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo nominando un Segretario che ne rediga i verbali. (approvato dall'Assemblea dell'8 ottobre 2018)

Articolo 5

Il Consiglio Direttivo è eletto su votazione dell'Assemblea Generale dei soci a maggioranza semplice a scrutinio segreto fra i soci che avranno presentato la loro candidatura. Risulteranno eletti i 4 soci che avranno riportato il maggior numero di voti.
Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri, dura in carica per 3 anni ed è rieleggibile per tre anni una sola volta. Il Consiglio Direttivo delibera sull'attività dell'Associazione secondo le linee culturali e di indirizzo determinate dall'Assemblea dei soci in conformità ai fini indicati nello Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se sia presente la maggioranza dei suoi membri. (approvato dall'Assemblea dell'8 ottobre 2018)

Articolo 6

L'Assemblea Generale dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente, con un preavviso di almeno 15 giorni, e provvede all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, su relazione del Tesoriere. Assume tutte le deliberazioni di amministrazione ordinaria e straordinaria che si rendano necessarie o opportune.
L'Assemblea Generale dei soci nomina e revoca, su proposta del Consiglio Di- rettivo, i direttori delle riviste e delle collane di studi di cui è proprietaria l'Associazione Italiana Slavisti.
L'Assemblea delibera con la maggioranza degli aventi diritto in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione. E' validamente costituita in prima convocazione se siano presenti i due terzi degli aventi diritto e in seconda convocazione se sia presente almeno un quarto degli aventi diritto. L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente ove ne faccia richiesta scritta un numero di soci pari a un quarto degli aventi diritto. La convocazione deve essere effettuata mediante una comunicazione scritta del Presidente inviata per raccomandata, per fax o per posta elettronica a tutti gli aventi diritto. Le deliberazioni su eventuali acquisti di beni immobili, accettazione di donazioni e impegni di credito dovranno essere votate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto, anche se l'Assemblea fosse riunita in seconda convocazione.
È ammesso il voto per delega rilasciata in favore del Presidente dell'Associazione. La delega a votare singoli punti dell'ordine del giorno dovrà pervenire al Presidente prima dell'inizio dell'Assemblea nella forma di una lettera, inviata per posta ordinaria, per fax o per posta elettronica, nella quale il delegante chiede al Presidente di votare, in suo nome e per suo conto, su uno o più punti dell'ordine del giorno nel senso espressamente dichiarato. L'espressione di voto nella delega equivale alla presenza del votante ai fini della formazione del quorum richiesto per la votazione. Nei casi in cui sia prevista una votazione a scrutinio segreto, la delega deve essere inviata, insieme alla dichiarazione di delega, in una busta chiusa e anonima contenente la dichiarazione di voto.

Articolo 7

Il Tesoriere, docente incardinato in una università italiana, è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Egli redige i bilanci consuntivo e preventivo e ne illustra la composizione ai soci su loro richiesta o nel corso di una riunione dell'Assemblea, tiene la contabilità dell‘Associazione ed è garante dei vincoli di bilancio sulle spese.

Articolo 8

Lo scioglimento dell'Associazione o la mutazione del suo scopo deve essere deliberata dall'Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Nel caso di scioglimento dell'associazione i beni saranno devoluti ad una istituzione culturale, designata dall'ultimo Consiglio Direttivo in carica.

Articolo 9

Il presente Statuto sostituisce quello attualmente vigente. Il precedente Statuto è annullato e nessuna delle norme in esso contenute è ancora in vigore.

Norme transitorie

All'atto dell'approvazione del presente statuto, tutte le cariche sociali decadono. Il Presidente e il Consiglio Direttivo restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nuova elezione; il socio più anziano per età o per anzianità nei ruoli universitari dovrà immediatamente indire una speciale riunione dell'Assemblea dei soci per il rinnovo di esse in conformità alle norme stabilite nel presente statuto.